Giurisprudenza casa
Proprietà diramazioni
impianti idrici
La Cassazione (sent. n. 27248/’18, inedita) s’è espressa in termini chiari a proposito delle diramazioni degli impianti idrici: «La presunzione», ha detto, «di proprietà comune dell’impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, cod. civ., non può estendersi a quella parte dell’impianto ricompresa nell’appartamento dei singoli condòmini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono a addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari».
La Suprema corte ha enunciato il principio in una fattispecie in cui le infiltrazioni erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell’acqua sita nella cucina dell’appartamento sovrastante.
Dati catastali erronei, la domanda d’accertamento
«Qualora l’indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera condominiale di comparto finalizzata all’assegnazione delle unità abitative (nel caso in esame, ricostruire in seguito a sisma) sia erronea, ai fini della loro rettifica non è necessaria l’azione di accertamento per la correzione dell’errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma dell’atto che lo contenga, non essendo in contestazione eventuali vizi del consenso fondati su una falsa rappresentazione della realtà o su un errore sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione, bensì l’esatta individuazione del contenuto dell’atto limitatamente alla parte ricognitiva delle singole porzioni appartenenti a ciascuno degli aventi titolo». Lo ha detto la Cassazione (sent. n. 28112/18, inedita), nella specie confermando la sentenza che aveva riqualificato l’azione, identificata dal giudice di primo grado come rivendica immobiliare, in domanda di accertamento di errore materiale, non essendovi incertezza sulla reale appartenenza dei due immobili oggetto dello scambio.
Solaio divisorio e art. 1125 codice civile
«Il solaio che separa due unità abitative, l’una sovrastante l’altra e appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune», ha detto la Cassazione (sent. n. 24266/18, inedita), ai due piani; tale presunzione «“iuris tantum” vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità e uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condòmini, sicché le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall’art. 1125 cod. civ.».
In applicazione di tale principio, la Suprema corte ha confermato la sentenza impugnata che, statuendo sulla ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione di una terrazza di proprietà e in uso esclusivo, costituente il solaio dell’appartamento sottostante, aveva applicato in via analogica l’art. 1125 predetto ed escluso l’utilizzabilità dell’art. 1126 codice civile.

